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Susanna Zanda, indagata la giudice che ha espresso posizioni contrarie all’obbligo vaccinale. “Ha disatteso le indicazioni di organi e istituzioni”

Finisce sotto inchiesta dalla procura di Firenze la giudice che aveva annullato diverse disposizioni in materia di obbligo vaccinale. L’accusa è di aver “disatteso” le “indicazioni provenienti da organi e istituzioni nazionali e internazionali e preposti alla tutela della salute”

La giudice Zanda si è espressa più volte a favore di chi è opposto alla vaccinazione obbligatoria ed è stato per questo sospeso dal lavoro. La Procura Generale di Firenze ha aperto un procedimento disciplinare a suo carico. Anche Roberto Speranza l’anno scorso puntò il dito verso di lei: “Per cultura politica rispetto sempre il lavoro dei magistrati, ma questa sentenza è assolutamente irricevibile e priva di ogni evidenza scientifica. È una sentenza di cui dobbiamo vergognarci”.

L’ex ministro della Salute si riferiva alla sentenza con cui il magistrato aveva reintegrato una psicologa sospesa dall’ordine perché non vaccinata motivando che quest’ultima non poteva “essere costretta” a sottoporsi a vaccini “sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel Dna, alterandolo in modo che potrebbe risultare irreversibili con effetti ad oggi non prevedibili per la vita e la salute“.

E poi ancora: “Neanche un solo cittadino europeo può essere, quindi, sacrificato per una sperimentazione medica, o per altri motivi, perché la dignità umana è inviolabile (art. 1 carta di Nizza) e perché “LA LEGGE NON PUÒ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA”. In questo caso si fa riferimento al “diritto alla vita” contenuto nella Carta di Nizza. 

L’art. 2 della Carta di Nizza prevede il riconoscimento espresso e non implicito del “diritto alla vita”, e “nessuno può essere condannato alla pena di morte, nemmeno quindi in caso di interessi superiori della maggioranza parlamentare transeunte, o della collettività in genere”.

Sempre nel caso dell’ordinanza della psicologa: “La sospensione dall’esercizio delle professioni rischia di compromettere beni primari dell’individuo quali il diritto al proprio sostentamento e al lavoro ma tale libertà e diritto, acquisito per nascita in base all’articolo 4 della Costituzione, viene in questo caso inammissibilmente ‘concesso’ dall’Ordine di appartenenza previa sottoposizione a un trattamento iniettivo contro la Sars Covid”.