Obbligo vaccini, il Consiglio della Giustizia amministrativa siciliana vuole vederci chiaro
In questo periodo di emergenza farmaceutica, più di una perplessità comincia a serpeggiare anche tra chi, considerando più pericoloso il virus dei vaccini, o anche solo per la necessità di lavorare e mantenere sé e la propria famiglia, ha acconsentito ad assoggettarsi a quelli che io definirei veri e propri ricatti e privazioni della libertà personale – posti in essere dal governo in carica per costringere alla vaccinazione prima con due dosi, ora anche con una terza dose.
Tali perplessità sono accresciute dalla mancata distinzione tra tamponi positivi e casi davvero nuovi; o tra ricoverati/deceduti a causa del virus e ricoverati/deceduti per altre cause e risultati (o anche solo dichiarati) positivi; o dal perché mai, a differenza di un anno fa, da qualche settimana i nuovi casi sembrano colpire quasi solo Europa, Usa e Australia, nonostante la disponibilità quasi esclusiva che hanno mantenuto per sé dei vaccini.
I pochi provvedimenti giudiziari pronunciati sino a ora in materia di vaccinazioni sono improntati, comprensibilmente, alla prudenza. Il Tribunale di Padova, tuttavia, ha rinviato gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il Tar di Roma ha posto in discussione la legittimità ed efficacia della “vigile attesa”. E da ultimo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, giudice d’appello in materia amministrativa previsto dallo Statuto speciale della Regione Sicilia, ha trattato il caso di uno studente non vaccinato iscritto al terzo anno del corso di Laurea d’Infermieristica, alla luce del rischio di effetti avversi delle vaccinazioni e dell’inferiore efficacia dei vaccini in uso contro l’infezione da variante Omicron: a questo studente era stato negato l’accesso al tirocinio formativo all’interno delle strutture sanitarie.
Il Consiglio di Giustizia con ordinanza del 12.1.22 rileva che per costante giurisprudenza costituzionale la legge impositiva di un trattamento sanitario è ammissibile solo se:
a) il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri,
b) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle conseguenze che appaiano normali e pertanto tollerabili,
c) e se, nell’ipotesi di un danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità a favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.
Nel dubitare della legittimità costituzionale degli obblighi di vaccinazione (per favore, non chiamiamoli obblighi vaccinali, che sanno di linguaggio burocratese e di formaggio pecorino o caprino), il CGA palermitano dispone dunque un’indagine su:
a) le modalità di valutazione di rischi e benefici operate sia a livello generale nel piano di vaccinazione, sia a livello individuale da parte del medico vaccinatore,
b) le modalità di raccolta del consenso informato,
c) l’articolazione del sistema di monitoraggio degli eventi avversi e dell’efficacia dei vaccini in relazione alle nuove varianti del virus,
d) l’articolazione della sorveglianza successiva alla vaccinazione e sulle reazioni avverse.
Occorre inoltre rilevare che il Regolamento UE 953/2021, vincolante per l’Italia quale stato membro dell’Unione, al considerando n.36 impone che è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, o perché hanno scelto di non essere vaccinate. Che il Regolamento UE 536/2014 sulle sperimentazioni cliniche, pure vincolante per l’Italia quale stato membro dell’Unione, all’art.28, comma 1, lettera h) impone che la conduzione di una sperimentazione clinica è consentita esclusivamente se, tra le altre cose, i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento per partecipare alla sperimentazione clinica. E che, trattandosi di norme sovranazionali direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale, il giudice italiano è tenuto a disapplicare le norme interne in contrasto con tali disposizioni, anche senza necessità di rimessione degli atti alla valutazione della Corte costituzionale.
Più in generale, e ragionando alla Popper, quello che non si può tollerare su questo argomento è l’intolleranza che si è scatenata tra persone di tutte le angolature dello spettro politico, che va ben al di là del normale tifo calcistico o politico, e che fa il gioco di chi ha tutto il vantaggio da trarre dal divide et impera provocato tra la popolazione e dall’uso dei vaccini come quella che lo scorso 26 gennaio su questo blog chiamavo “arma di distrazione di massa” dai problemi causati dal liberismo economico, cioè dai fattori di diseguaglianza patrimoniale teorizzati da Mises e Hayek.
Eppure, la tolleranza non è altro che il rispetto per la libertà di pensiero altrui. Nel 2015 i Nobel per l’economia Akerlof e Shiller pubblicavano Phishing for Phools – The economics of manipulation & deception. Oggi, prendendo spunto dal nome di Albert Bourla, Ad della Pfizer, viene in mente il testo della “Fuga” finale dell’ultima opera di Verdi: “Tutto nel mondo è burla, l’uomo è nato burlone, la fede in cor gli ciurla, gli ciurla la ragione”.
Antonio Carbonelli – Avvocato giuslavorista e filosofo a Brescia