Fronteggiare l’indebitamento “da partita IVA”. L’avvocato Salvatore Terribile presenta le procedure per il professionista in difficoltà.
Nel panorama del mercato nazionale, da ormai quasi dieci anni, sia i professionisti organizzati in ordini e collegi sia quelli non ordinistici, quindi appartenenti a categorie professionali non regolamentate, patiscono le drastiche oscillazioni economiche e il cambiamento del mercato del lavoro.
In questo contesto i lavoratori autonomi devono fare i conti con il severo aumento dei costi e con la riduzione dei fatturati, tentando di riuscire a far fronte agli investimenti fatti per la propria professione. Ne parliamo con l’avvocato Salvatore Terribile, esperto in materia, nel suo studio romano nel quartiere Prati in via G. Nicotera 29.
“Qualche tempo fa – commenta l’avvocato Terribile – mutui, finanziamenti, scoperti di conto corrente hanno rappresentato le fonti di finanziamento più utilizzati dai lavoratori autonomi al fine di incrementare e sviluppare la propria professione risultando i conseguenti profitti più che sufficienti a sopportare il peso dell’investimento. Oggi, in considerazione della rilevante riduzione della clientela e a causa della difficoltà nel recupero dei crediti professionali, detti strumenti di finanziamento si sono trasformati in strumenti di sostentamento che difficilmente potranno essere gestiti”
Avvocato Terribile, anche i lavoratori autonomi, regolamentati o non, si ritrovano a fare i conti con il proprio indebitamento “da partita iva” che, sommato a quello da consumatore, porta necessariamente all’insoddisfazione non solo professionale ma umana, che inevitabilmente si ripercuote sulla vita sociale e familiare del soggetto verso cui quest’ultimo si colpevolizza.
“In considerazione dell’attuale scenario, con la L. 3/2012, ormai superata dall’introduzione nel nostro ordinamento del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, si è data la possibilità anche ai lavoratori autonomi di accedere ad una delle procedure concorsuali finalizzate alla gestione e superamento della crisi e dell’insolvenza. Lo stato di crisi o di insolvenza del professionista è definito dal Codice della Crisi “sovraindebitamento” ed in esso sono disciplinate le procedure adottabili anche in favore della categoria dei professionisti quali in particolare il concordato minore e la liquidazione controllata, quest’ultima finalizzata all’esdebitazione e che potrà essere disposta dal Tribunale direttamente solo in caso di incapienza patrimoniale.
Il concordato minore rappresenta la procedura finalizzata alla prosecuzione dell’attività professionale. La procedura è caratterizzata da una proposta formulata dal debitore ai propri creditori, mediante l’ausilio degli organismi di composizione della crisi (OCC) che abbia ad oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in esecuzione di un piano che consenta la continuità dell’attività professionale”.
Cosa prevede il piano?
“Il piano può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca (anche quelli verso le banche, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, l’INPS, l’INAIL) possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
ll Giudice se ritiene che ne sussistano i presupposti di legge dichiara l’ammissione della domanda di Concordato minore affinché i creditori possano comunicare la propria volontà di adesione o meno alla proposta di concordato minore. Il Concordato minore viene approvato con l’adesione da parte dei creditori che rappresentano il 51% dei crediti. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore al 51%, è allora necessaria anche la maggioranza per teste. In caso di divisioni dei creditori per classi è necessario anche la maggioranza del numero delle classi.
Terminata la votazione, il Giudice, verificata l’assenza di contestazioni e l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, verificato il raggiungimento della suddetta maggioranza, risolta ogni contestazione, omologa il Concordato minore con sentenza con la quale la procedura viene dichiarata chiusa.
Con l’omologazione si conclude il procedimento e si realizza l’effetto della riduzione dei debiti (saldo e stralcio) ivi inclusi quelli nei confronti di banche, dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, dell’INPS, dell’INAIL e delle finanziarie”.
Qual’è l’alternativa per il professionista?
“Come anticipato, il professionista, in alternativa al concordato minore, può presentare una domanda di liquidazione controllata dei beni nel caso in cui non sussistano i presupposti per accedere alla prima procedura. La liquidazione potrà, quindi, rappresentare la prima scelta oppure alla stessa il professionista potrà accedere in caso di revoca o risoluzione del concordato minore. Nel caso di incapienza del professionista, lo stesso potrà accedere direttamente all’esdebitazione c.d. del sovraindebitato incapiente. L’unico consiglio per il lavoratore autonomo è quello di affidarsi ad esperti della materia nella scelta della procedura che non potrà prescindere da una corretta analisi della situazione patrimoniale”.
L’avvocato Salvatore Terribile si occupa di Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia societaria, contrattualistica, gestione del contenzioso e recupero crediti per enti nazionali e internazionali nonchè in materia di crisi d’impresa, con particolare riguardo a procedure di liquidazione giudiziale (ex fallimento), concordato preventivo e ristrutturazione del debito e in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, oggi incorporata nel Codice della Crisi d’impresa e dell’ insolvenza.