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Covid, giudice in storica sentenza: “le restrizioni alla libertà al lavoro sono incostituzionali, pandemia non giustifica stato di emergenza”

Il giudice di Pisa Lina Manuali afferma che la delibera datata 21 gennaio 2020 con cui il Consiglio dei Ministri stabilì lo stato di emergenza era “illegittima” e, di conseguenza, lo sono stati tutti i provvedimenti che ad essa si richiamavano e tutte le proroghe dello stato di emergenza

Foto Ansa

Una sentenza del giudice di Pisa Lina Manuali stabilisce l’illegittimita’ dei Dpcm relativi alla pandemia di Covid e mette in dubbio dal punto di vista giuridico le limitazioni sul lavoro per chi non e’ in possesso del Green Pass. Secondo Manuali, “con il susseguirsi – spesso in contrapposizione tra loro – di decreti legge e Dpcm si e’ assistito all’introduzione di sempre piu’ stringenti restrizioni e limitazioni nell’esercizio delle liberta’ e dei diritti fondamentali, fino ad arrivare a incidere sul diritto al lavoro e a un’equa retribuzione con violazione dell’articolo 36 della Costituzione“. E’ quanto si legge nelle motivazioni, depositate due giorni fa e consultate dall’AGI, alla sentenza pronunciata nel novembre scorso, quando ha assolto un cittadino dall’accusa di avere violato un Dpcm per essere uscito di casa durante la pandemia.

Tra le altre cose, il magistrato afferma che la delibera datata 21 gennaio 2020 con cui il Consiglio dei Ministri stabili’ lo stato di emergenza era “illegittima” e, di conseguenza, lo sono stati tutti i provvedimenti che ad essa si richiamavano e tutte le proroghe dello stato di emergenza. Anche per questa ragione, Manuali ha assolto un cittadino “perche’ il fatto non sussiste” dal reato di “inosservanza dei provvedimenti dell’autorita’” per avere violato il divieto di uscire di casa “se non per motivi di lavoro, salute o necessita’”.

Per quanto riguarda lo stato di emergenza, il punto di partenza e’ che “l’ordinamento costituzionale italiano non contempla ne’ lo stato di eccezione, ne’ lo stato di emergenza al di fuori dello stato di guerra” e la “la situazione causata dal Covid non e’ giuridicamente assimilabile allo stato di guerra”. E’ vero che la dottrina ammette un “implicito statuto costituzionale dell’emergenza a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza” ma “la tutela di questi diritti non puo’ ingigantirsi a tal punto da tiranneggiare la protezione di altri diritti di pari natura costituzionale”.

E, in ogni caso, se si stabilisce una gerarchia tra quale dei diritti costituzionali sia piu’ importante in quel momento si deve farlo rispettando “i principi di legalita’, riserva di legge, necessita’, proporzionalita’, bilanciamento e temporaneita’”. Questo, il Governo non lo avrebbe fatto, secondo la sentenza. C’e’ una legge del 2018, il cosiddetto ‘Codice della Protezione Civile’, che attribuisce la possibilita’ di istituire uno ‘statuto di emergenza’ alla Presidenza del Consiglio ma solo nel caso di “calamita’ naturali“, “una dimensione di crisi del tutto diversa dalla pandemia provocata da agenti virali“. In conclusione, per il giudice Manuali, “manca qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria”.

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