AMIANTO, CONDANNATA L’INAIL AL RISARCIMENTO DELLA VEDOVA
Autotrasportatore muore di mesotelioma per esposizione ad amianto: la Corte di Appello di Firenze ribalta la sentenza di primo grado e condanna l’INAIL al risarcimento della vedova
Bonanni (Osservatorio Nazionale Amianto): “ribadito un principio fondamentale a tutela delle vittime dell’amianto: anche gli autotrasportatori devono essere risarciti in quanto troppo spesso a contatto con l’asbesto”
I giudici della Corte di Appello di Firenze hanno accolto il ricorso presentato dall’avvocato Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Pistoia che aveva respinto la richiesta di indennità all’INAIL di Susanna Vannucci, moglie dell’autotrasportatore Emilio Corbo, originario di Pistoia, deceduto nel luglio 2012 a soli 62 anni dopo atroci sofferenze per un mesotelioma da esposizione ad amianto.
Nel luglio del 2013 la donna, rimasta vedova con un figlio, Niklas, all’epoca 28enne, aveva fatto domanda amministrativa all’INAIL che veniva respinta con la motivazione dell’assenza del nesso causale tra l’attività del coniuge e il mesotelioma. L’istituto ha addirittura ipotizzato che le fibre inalate dall’autotrasportatore che hanno causato la malattia, potessero essere state respirate nella sua abitazione dove era presente una stufa le cui tubature erano in asbesto.
Il Presidente ONA nel ricorso presentato alla sezione lavoro della Corte di Appello del capoluogo toscano ha invece sottolineato e provato che il 62enne si è ammalato di mesotelioma ed è deceduto in seguitoall’esposizione all’amianto presente nei componenti dei veicoli che ha guidato in qualità di autotrasportatore/artigiano per il periodo dal 1979 al 2009. Non solo, la vittima, del tutto ignara, ha anche usato guanti in amianto per ispezionare freni e motori e per proteggersi dal calore.
Per questo la Corte di Appello ha condannato l’INAIL al pagamento in favore della vedova della rendita per i superstiti e del Fondo Vittime Amianto, l’importo degli arretrati che sarà corrisposto ammonterà a circa €240.000,00, cui si aggiungerà la rendita mensile di reversibilità di circa 1800 euro che percepirà per tutto il resto della sua vita. Inoltre è stato liquidato anche il c.d. assegno funerario. Su tutte le somme dovranno essere corrisposti anche gli interessi legali.
“Con questa sentenza – ha dichiarato soddisfatto Bonanni – viene ribadito un principio fondamentale a tutela delle vittime dell’amianto: anche gli autotrasportatori devono essere risarciti in quanto troppo spesso a contatto con l’asbesto”.
Nella sentenza la Corte di Appello ha spiegato che “il mesotelioma è una malattia tabellata nel settore industria, come neoplasia causata dall’asbesto. Al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva”. Resta “la possibilità dell’INAIL di provare una diagnosi differenziale”, cosa che, secondo i giudici di Firenze, in questo caso è mancata.
L’ONA offre assistenza legale, sanitaria e tecnica per i lavoratori, ma anche per semplici cittadini che hanno avuto o hanno il problema dell’esposizione amianto che può essere richiesta attraverso lo sportello on-line (https://onanotiziarioamianto.it/sportello-amianto-ona-nei-territori/), o contattando il numero verde 800 034 294.
In Italia purtroppo ancora manca una mappatura e le bonifiche amianto sono in colpevole ritardo, non solo, i casi di malattie asbesto correlate sono in crescita per cui l’associazione ha ideato e realizzato una app (http://app.onanotiziarioamianto.it/) per le segnalazioni dei siti in cui ancora è presente amianto.