CRONACA E ATTUALITÀITALIA

Anche la Camera approva il Dl Omnibus: è legge.

Estensione della tutela assicurativa per docenti e ATA, 4 milioni per la contrattazione integrativa

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il Decreto Legge Omnibus, con 134 voti favorevoli e 96 contrari, convertendo il provvedimento in legge prima della scadenza dell’8 ottobre. Il Dl Omnibus contiene misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi economici significativi per i contribuenti.

Una delle principali novità introdotte riguarda il concordato preventivo. I contribuenti che aderiscono a questa misura entro il 31 ottobre avranno la possibilità di regolarizzare la propria posizione con il fisco in modo vantaggioso per gli anni dal 2018 al 2022.In tema di erogazione dei fondi del PNRR, il decreto prevede che le Amministrazioni centrali titolari dei progetti trasferiscano le risorse finanziarie ai soggetti attuatori fino al limite cumulativo del 90% del costo dell’intervento, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste.Per quanto riguarda il supporto psicologico, il Dl Omnibus prevede un aumento della dotazione finanziaria per il Bonus psicologo, che passa da 10 a 12 milioni di euro per il 2024.

Poi il Bonus Natale sarà pari a 100 euro netti, incluso nella tredicesima mensilità, per circa un milione di contribuenti a basso reddito, identificati tra i lavoratori dipendenti con un reddito inferiore a 28.000 euro, con coniuge e almeno un figlio a carico.Il provvedimento introduce anche novità per il mondo della scuola.Tutela assicurativa degli studenti e del personale scolasticoInnanzitutto, proroga la tutela assicurativa per studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, compresi i settori della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per l’intero anno scolastico e accademico 2024-2025. L’estensione, che rafforza le misure previste dall’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, comporta un onere di 17,49 milioni di euro per il 2024 e di 29,98 milioni di euro per il 2025, coperto da una corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 9, lettera a), del medesimo decreto-legge. Eventuali risorse non utilizzate per i rimborsi INAIL saranno conservate nel conto dei residui per l’esercizio successivo.

1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:«4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025.».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro per il 2024 e in 29,98 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, degli importi di cui all’alinea del predetto articolo 13, comma 9. Le risorse di cui al primo periodo relative ai rimborsi da corrispondere all’INAIL, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo fino alla rendicontazione dell’effettiva spesa.

Cosa cambia per docenti e studenti?

La tutela riguarda tutti i livelli di istruzione, dalla scuola dell’infanzia all’università, e copre una vasta gamma di attività:Per i docenti: la copertura si estende a tutte le attività di insegnamento, comprese quelle svolte da personale tecnico-amministrativo, esperti esterni, assistenti e ricercatori. Sono inclusi anche gli infortuni in itinere, anche se non direttamente correlati all’attività lavorativa.Per gli studenti: la tutela riguarda tutte le attività di apprendimento, sia all’interno che all’esterno della scuola, come le visite didattiche e i viaggi d’istruzione. Sono compresi anche gli incidenti che possono verificarsi in aula, mensa e durante le attività sportive.Il premio assicurativo, pari a 9,87 euro più l’addizionale dell’1% per l’Anmil, rimane invariato rispetto all’anno precedente.

Il Decreto stanzia inoltre 24 milioni di euro per la valorizzazione della filiera tecnico-professionale (20 milioni) e per la contrattazione integrativa (4 milioni). Le risorse contribuiranno a potenziare l’offerta formativa e a sostenere il personale scolastico.Valorizzazione della filiera tecnico-professionalePer quanto riguarda la filiera tecnico-professionale, l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stato modificato per destinare le risorse al miglioramento delle infrastrutture, delle piattaforme tecnologiche, dell’innovazione digitale e al potenziamento dei laboratori innovativi legati all’Industria 4.0. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito definirà i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto.All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 623 è sostituito dal seguente: «623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e consentire il supporto tecnologico e digitale al piano nazionale per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 dicembre 2023, adottato ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le risorse di cui al comma 624 sono destinate alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, e all’innovazione digitale, nonché al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.».

Contrattazione integrativa

Infine, per la contrattazione integrativa, il Decreto introduce un nuovo comma, il 4-bis, all’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La modifica prevede che le risorse non utilizzate degli esercizi precedenti confluiscano nel 2024 nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, utilizzabili per la contrattazione integrativa senza vincoli di destinazione e mantenute nel conto residui.

All’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell’anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell’Offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l’originario vincolo di destinazione e a tal fine sono conservati nel conto residui.».